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Leggi sull'Antropologia

 

         Sono un'archeologa esperta in antropologia e faccio parte dell'Associazione Antropologica Taphos. Per me la legislazione italiana è molto complessa, richiede una conoscenza approfondita e delle competenze specifiche che non possiedo. Intendo comunque descrivervi le leggi italiane che riguardano i resti biologici umani. Sarebbe troppo prolisso e laborioso riportare in forma discorsiva tutti i possibili casi in cui sono coinvolti i resti antropologici, per cui ritengo idoneo trattare questo argomento in forma particolare. Nella colonna di destra vi sono domande e risposte su determinati argomenti, mentre in quella di sinistra vi sono alcuni commi delle leggi citate nelle risposte che le completano. Per chi volesse approfondire può consultare i testi integrali delle leggi o inviare una e-mail: taphos@email.it alla quale cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile, scrivetemi anche se ho commesso degli errori, per i quali mi scuso e che provvederò a correggere.

 

Quali sono in Italia le leggi che regolano il rinvenimento dei resti biologici umani?

Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285 - Regolamento di polizia mortuaria

Capo I - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Articolo 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 

Articolo 2: Patrimonio culturale      

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Articolo 10: Beni culturali

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Codice Penale 

Capo II:  dei delitti contro la pietà dei defunti

Art. 407 Violazione di sepolcro - Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 408 Vilipendio delle tombe - Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 409 Turbamento di un funerale o servizio funebre - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre e' punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 410 Vilipendio di cadavere - Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Art. 411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere - Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Art. 412 Occultamento di cadavere - Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 413 Uso illegittimo di cadavere - Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altrui mutilato, occultato o sottratto.

Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285 - Regolamento di polizia mortuaria

Capo IV - Trasporto dei cadaveri 

Articolo 24

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione seguenti è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni. 

Articolo 26

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24. 

Capo VI - Rilascio di cadaveri a scopo di studio Articolo 43 

1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero. 2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio. 3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri. 4. E' vietato il commercio di ossa umane.

Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285 - Regolamento di polizia mortuaria

Capo VI - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

Articolo 40 - 1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto, 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10. 2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Articolo 41 - 1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. 2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo. 3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Articolo 42 - 1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero. 

L'unica procedura di polizia mortuaria da applicare alla fattispecie è quella sviluppata nell'Art. 5 del DPR n. 285 10 settembre 1990 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria).

Le norme di cui al sullodato Art. 5 DPR 285/90 prevedono che in caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali (ossia esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) oppure ossa umane chi scopre questi elementi informi subito l'autorità amministrativa (il Comune) che provvederà a dare comunicazione del fatto all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Naturalmente dovrà esser redatto un processo verbale ed i reperti, conseguentemente, potranno esser datati.  Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria (il materiale biologico umano ritrovato potrebbe esser il frutto di un delitto con conseguente occultamento di cadavere) l'AUSL incarica dell'esame dei resti il medico necroscopo che comunica i risultati degli accertamenti al Comune, nella persona del Sindaco ed alla stessa Procura della Repubblica, perché rilasci il nulla osta alla sepoltura.

Il permesso di seppellimento, una volta acquisito il nulla osta è accordato dall'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'Art. 6 DPR 289/90.

 

Nel caso dei reperti osteologici provenienti da siti archeologici le leggi sono le stesse?

Occorre subito una precisazione: l'ossame scoperto in un sito archeologico finisce al museo e non in cimitero, perché ha una valenza archeologica ben superiore rispetto alle ossa "prodotte" durante il normale ciclo cimiteriale dalla decomposizione cadaverica.

Ribadisco il limite intrinseco dell'Art.5 DPR 285/90: se è normale reperire tibie e femori in un area conosciuta sin dalle cronache medioevali come sepolcreto non è altrettanto rassicurante trovare un teschio umano nel giardino pubblico sotto casa, perché fortissimo è il sospetto che si sia consumato un crimine.

L'iter di cui all'Art.5 DPR 285/90 ha, tuttavia, portata generale e può benissimo essere applicato. I pubblici poteri una volta escluso la correlazione tra la scoperta ed un ipotetico reato avviseranno la Sovrintendenza che potrà adottare tutte le misure volte a tutelare l'interesse artistico e culturale.

 

Quali sono le leggi italiane che tutelano il materiale osteologico?

Anche in questo caso la legge da applicare varia se si tratta si reperti archeologici oppure no; nel primo caso vengono assimilati ai beni archeologici e tutelati dal Codice dei Beni Culturali (D.L. n. 42 del 22/01/2004), nel secondo caso vengono trattati come cadaveri o come parti del corpo umano e vengono tutelati dal Codice Penale. Allego, qui di seguito, per completezza le massime di alcune sentenze pronunciate dai tribunali italiani in materia:

Cassazione penale, 6 giugno 1969 - Ai fini della tutela apprestata con le norme di cui agli artt. 407 - 413 c.p. nel concetto di "cadavere" deve non soltanto comprendersi il corpo umano inanimato nel suo complesso e nelle singole parti, ma anche lo scheletro dopo quindi che sia avvenuta la completa dissoluzione degli elementi putrescibili. Se la sottrazione delle sole ceneri umane vale ad integrare l'ipotesi dell'art. 411 C.P., questa ricorre anche nel caso di asportazione di alcune ossa, allorché si accerti l'esistenza di uno scheletro sepolto e l'asportazione delle ossa dello stesso.

Cassazione penale, Sez. III, 3 giugno 1983 - In tema di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere deve ritenersi che l'art. 411 c.p. abbia, nel fare menzione di parti del cadavere, voluto riferirsi anche a tutti i residui della salma che, per entità, natura, specie e caratteristiche in genere, siano idonee a suscitare, pur dopo il processo di mineralizzazione, l'idea del corpo umano inanimato.

Cassazione penale, 2 febbraio 1960 - Parti del cadavere ai sensi dell'art. 411 C.P., devono intendersi quelle che richiamano alla mente di chi li vede l'idea del corpo umano come ad esempio un teschio. Pertanto la sottrazione di un teschio da un ossario integra l'oggetto del delitto di cui all'art. 411 C.P.

Cassazione penale, Sez. III, 2 marzo 1983 - Ai fini della sussistenza del reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere nella nozione di cadavere o parte di esso sono da comprendere anche lo scheletro e le singole ossa, rientrando in quella nozione tutti i resti umani tuttora capaci di suscitare l'idea della pietà verso i defunti. (Fattispecie: sottrazione di ossa umane da un ossario comune).

 

Quali sono in Italia le leggi che regolano il trasporto e lo studio dei resti biologici?

Le leggi sono sempre le stesse, se si tratta di resti umani si segue il DPR 285/90 che distingue tra ceneri e cadaveri, anche se:

Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515 - La regola, stabilita dall'art. 340 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 della obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e non si può ad essa derogare se non per esplicita disposizione di legge; pertanto, è da ripudiarsi il principio secondo il quale i resti mortali delle persone decedute da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione: tale principio urterebbe anche col disposto dell'art. 343 secondo comma T.U. cit., il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove, che nei cimiteri; se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane dopo dieci anni o più dal seppellimento possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere; l'art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo, il che è escluso dalla lettera della legge.

Pretura di Firenze, 11 novembre 1971 - L'importazione, il trasporto e la vendita a privati di scheletri umani particolarmente preparati o di altri resti umani pure preparati di provenienza straniera non integrano estremi di reato. Non rientrano, infatti nella nozione di cadavere e quindi di cosa fuori commercio quelle spoglie mortali sulle quali il tempo o l'artificio ha prodotto tali modificazioni da togliere ad essi l'idoneità a suscitare sentimento di pietà verso i defunti: il che si verifica appunto nell'ipotesi di specie per scheletri di origine indiana, montati e preparati in modo particolare si da presentarsi come species nova, commerciabile a scopi didattici. Consegue da ciò che non è previsto dalla legge come reato il vendere tali materiali ad enti o privati diversi dalle sale anatomiche universitarie, poiché i preparati in questione non sono tutelati penalmente. Né può parlarsi di violazione del regolamento di polizia mortuaria per mancato pagamento della somma dovuta a titolo di tassa sulla concessione amministrativa, dato che i preparati medesimi non sono assimilabili a ceneri o a salme trattandosi invece di "res communis".

 

È possibile richiedere dei resti biologici umani a scopo di studio?

Si ma non è concesso a tutti e non è permesso farlo in tutti i luoghi, inoltre si deve fare un'esplicita richiesta all'ente pubblico preposto che rilascia l'autorizzazione. Nel caso di resti archeologici si deve chiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza. Spesso però è questo stesso ente che richiede lo studio di reperti antropologici alle Università o ad ditte private o ad associazioni o ad antropologi professionisti. Occorre tenere presente che presso alcune Soprintendenze esiste la figura dell'antropologo sia come collaboratore esterno sia come dipendente pubblico.

In ogni caso la legge italiana (DPR 285/90) prevede che si possa effettuare lo studio di cadaveri in luoghi idonei approvati dalla AUSL, come le sale anatomiche presenti negli ospedali, nei musei e nelle Università.


I testi di questi provvedimenti o leggi non rivestono carattere di ufficialità e non sono sostitutivi in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea, che si consiglia di controllare. La consultazione è gratuita.

 

Autore:

 Dott.ssa Elisa Vetrugno

 

 

 

 

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