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Leggi sull'Antropologia |
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Sono un'archeologa esperta in antropologia e faccio parte dell'Associazione Antropologica Taphos. Per me la legislazione italiana è molto complessa, richiede una conoscenza approfondita e delle competenze specifiche che non possiedo. Intendo comunque descrivervi le leggi italiane che riguardano i resti biologici umani. Sarebbe troppo prolisso e laborioso riportare in forma discorsiva tutti i possibili casi in cui sono coinvolti i resti antropologici, per cui ritengo idoneo trattare questo argomento in forma particolare. Nella colonna di destra vi sono domande e risposte su determinati argomenti, mentre in quella di sinistra vi sono alcuni commi delle leggi citate nelle risposte che le completano. Per chi volesse approfondire può consultare i testi integrali delle leggi o inviare una e-mail: taphos@email.it alla quale cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile, scrivetemi anche se ho commesso degli errori, per i quali mi scuso e che provvederò a correggere.
Quali sono in Italia le leggi che regolano il rinvenimento dei resti biologici umani?
L'unica procedura di polizia mortuaria da applicare alla fattispecie è quella sviluppata nell'Art. 5 del DPR n. 285 10 settembre 1990 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria). Le norme di cui al sullodato Art. 5 DPR 285/90 prevedono che in caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali (ossia esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) oppure ossa umane chi scopre questi elementi informi subito l'autorità amministrativa (il Comune) che provvederà a dare comunicazione del fatto all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'unità sanitaria locale competente per territorio.
Naturalmente
dovrà esser redatto un processo verbale ed i reperti, conseguentemente,
potranno esser datati. Il permesso di seppellimento, una volta acquisito il nulla osta è accordato dall'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'Art. 6 DPR 289/90.
Nel caso dei reperti osteologici provenienti da siti archeologici le leggi sono le stesse? Occorre subito una precisazione: l'ossame scoperto in un sito archeologico finisce al museo e non in cimitero, perché ha una valenza archeologica ben superiore rispetto alle ossa "prodotte" durante il normale ciclo cimiteriale dalla decomposizione cadaverica. Ribadisco il limite intrinseco dell'Art.5 DPR 285/90: se è normale reperire tibie e femori in un area conosciuta sin dalle cronache medioevali come sepolcreto non è altrettanto rassicurante trovare un teschio umano nel giardino pubblico sotto casa, perché fortissimo è il sospetto che si sia consumato un crimine. L'iter di cui all'Art.5 DPR 285/90 ha, tuttavia, portata generale e può benissimo essere applicato. I pubblici poteri una volta escluso la correlazione tra la scoperta ed un ipotetico reato avviseranno la Sovrintendenza che potrà adottare tutte le misure volte a tutelare l'interesse artistico e culturale.
Quali sono le leggi italiane che tutelano il materiale osteologico? Anche in questo caso la legge da applicare varia se si tratta si reperti archeologici oppure no; nel primo caso vengono assimilati ai beni archeologici e tutelati dal Codice dei Beni Culturali (D.L. n. 42 del 22/01/2004), nel secondo caso vengono trattati come cadaveri o come parti del corpo umano e vengono tutelati dal Codice Penale. Allego, qui di seguito, per completezza le massime di alcune sentenze pronunciate dai tribunali italiani in materia: Cassazione penale, 6 giugno 1969 - Ai fini della tutela apprestata con le norme di cui agli artt. 407 - 413 c.p. nel concetto di "cadavere" deve non soltanto comprendersi il corpo umano inanimato nel suo complesso e nelle singole parti, ma anche lo scheletro dopo quindi che sia avvenuta la completa dissoluzione degli elementi putrescibili. Se la sottrazione delle sole ceneri umane vale ad integrare l'ipotesi dell'art. 411 C.P., questa ricorre anche nel caso di asportazione di alcune ossa, allorché si accerti l'esistenza di uno scheletro sepolto e l'asportazione delle ossa dello stesso. Cassazione penale, Sez. III, 3 giugno 1983 - In tema di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere deve ritenersi che l'art. 411 c.p. abbia, nel fare menzione di parti del cadavere, voluto riferirsi anche a tutti i residui della salma che, per entità, natura, specie e caratteristiche in genere, siano idonee a suscitare, pur dopo il processo di mineralizzazione, l'idea del corpo umano inanimato. Cassazione penale, 2 febbraio 1960 - Parti del cadavere ai sensi dell'art. 411 C.P., devono intendersi quelle che richiamano alla mente di chi li vede l'idea del corpo umano come ad esempio un teschio. Pertanto la sottrazione di un teschio da un ossario integra l'oggetto del delitto di cui all'art. 411 C.P. Cassazione penale, Sez. III, 2 marzo 1983 - Ai fini della sussistenza del reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere nella nozione di cadavere o parte di esso sono da comprendere anche lo scheletro e le singole ossa, rientrando in quella nozione tutti i resti umani tuttora capaci di suscitare l'idea della pietà verso i defunti. (Fattispecie: sottrazione di ossa umane da un ossario comune).
Quali sono in Italia le leggi che regolano il trasporto e lo studio dei resti biologici? Le leggi sono sempre le stesse, se si tratta di resti umani si segue il DPR 285/90 che distingue tra ceneri e cadaveri, anche se: Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515 - La regola, stabilita dall'art. 340 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 della obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e non si può ad essa derogare se non per esplicita disposizione di legge; pertanto, è da ripudiarsi il principio secondo il quale i resti mortali delle persone decedute da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione: tale principio urterebbe anche col disposto dell'art. 343 secondo comma T.U. cit., il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove, che nei cimiteri; se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane dopo dieci anni o più dal seppellimento possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere; l'art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo, il che è escluso dalla lettera della legge. Pretura di Firenze, 11 novembre 1971 - L'importazione, il trasporto e la vendita a privati di scheletri umani particolarmente preparati o di altri resti umani pure preparati di provenienza straniera non integrano estremi di reato. Non rientrano, infatti nella nozione di cadavere e quindi di cosa fuori commercio quelle spoglie mortali sulle quali il tempo o l'artificio ha prodotto tali modificazioni da togliere ad essi l'idoneità a suscitare sentimento di pietà verso i defunti: il che si verifica appunto nell'ipotesi di specie per scheletri di origine indiana, montati e preparati in modo particolare si da presentarsi come species nova, commerciabile a scopi didattici. Consegue da ciò che non è previsto dalla legge come reato il vendere tali materiali ad enti o privati diversi dalle sale anatomiche universitarie, poiché i preparati in questione non sono tutelati penalmente. Né può parlarsi di violazione del regolamento di polizia mortuaria per mancato pagamento della somma dovuta a titolo di tassa sulla concessione amministrativa, dato che i preparati medesimi non sono assimilabili a ceneri o a salme trattandosi invece di "res communis".
È possibile richiedere dei resti biologici umani a scopo di studio? Si ma non è concesso a tutti e non è permesso farlo in tutti i luoghi, inoltre si deve fare un'esplicita richiesta all'ente pubblico preposto che rilascia l'autorizzazione. Nel caso di resti archeologici si deve chiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza. Spesso però è questo stesso ente che richiede lo studio di reperti antropologici alle Università o ad ditte private o ad associazioni o ad antropologi professionisti. Occorre tenere presente che presso alcune Soprintendenze esiste la figura dell'antropologo sia come collaboratore esterno sia come dipendente pubblico. In ogni caso la legge italiana (DPR 285/90) prevede che si possa effettuare lo studio di cadaveri in luoghi idonei approvati dalla AUSL, come le sale anatomiche presenti negli ospedali, nei musei e nelle Università.
Autore: Dott.ssa Elisa Vetrugno
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